Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 Contenuti: Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Aggiornamento: Tempestivo

Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati è connesso il diritto, per chiunque, di richiedere tali documenti o informazioni o dati. Il richiedente deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ma non è tenuto a motivare la richiesta (che non è soggetta a costi). Entro trenta giorni dalla presentazione l’amministrazione pubblica nel sito i documenti, le informazioni o i dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il collegamento ipertestuale”.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, compilando l’apposito modulo.

Informazioni specifiche:

In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto

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