Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, vengono iscritti, oltre ai cittadini italiani che si trasferiscano in uno Stato estero, anche quei cittadini i cui avi siano di origine italiana e che non abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana.
Chi si trasferisce definitivamente all’estero deve dichiarare, entro novanta giorni, la sua presenza in quello Stato presso il Consolato italiano competente per territorio, il quale trasmetterà la richiesta al comune di ultima residenza in Italia che provvederà all’iscrizione nell’A.I.R.E..
Per i cittadini di origina italiana l’iter è un pò più lungo: in questo caso la richiesta di iscrizione nell’A.I.R.E. può essere presentata, sempre tramite il Consolato competente per territorio, o presso il comune di nascita dell’ultimo avo nato in Italia o presso l’ultimo comune italiano di residenza del medesimo avo, deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante che nessun avo abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, o che l’abbia perduta per altri motivi, nonché dalla trascrizione degli atti di stato civile presso il comune italiano prescelto.
Solamente i cittadini di origine italiana regolarmente residenti in Italia possono presentare tale richiesta, corredata con la necessaria documentazione, direttamente presso il comune di residenza.

Argomenti:

Il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n. 36 del 24/09/2015, ha aggiornato le zone cosiddette non metanizzate, nelle quali i cittadini hanno diritto all’acquisto di gasolio e GPL a prezzo agevolato. La legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all’articolo 2,comma 13, della Legge 22/12/2008 n. 203, pertanto, il beneficio è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni della zona climatica E, intese secondo l’articolo 4, del Decreto Legislativo n. 268/2000 come “........porzioni edificate ......ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale,ivi comprese le aree in cui insistono case sparse”.

Requisiti per avere diritto all’agevolazione
La riduzione spetta nel caso di edifici ricompresi nelle aree non metanizzate, che utilizzano gasolio o GPL per il riscaldamento del medesimo edificio, ubicati al di fuori delle delimitazioni del centro abitato del capoluogo individuato nell’elenco allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/2015.  
 
Che cosa fare per avere le agevolazioni
 
1.        Verificare sull'elenco allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicato in allegato al presente avviso, se l’edificio per cui si chiede lo sgravio fiscale rientra nella zona a cui compete l’agevolazione, secondo quanto sopra riportato;
2.        Compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (secondo il modello allegato o consegnato dal fornitore) nella quale si dovrà dichiarare :
a.       che la zona in cui è ubicato l’impianto termico fa parte della zona climatica “E”, ed è stata riconosciuta non metanizzata con la sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale;
b.       che lo stesso immobile non risulta comunque già allacciato alla rete del gas metano;
c.       che il combustibile che si intende ritirare a prezzo scontato verrà impiegato esclusivamente presso l’impianto citato come combustibile per riscaldamento.
3.        Consegnare la dichiarazione direttamente alla ditta fornitrice del combustibile, che provvederà a fornire lo stesso a prezzo agevolato. È consigliabile che anche il cittadino conservi una copia della documentazione

Durata del beneficio
Vista la nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 152093 del 28/12/2012, che cita testualmente “Da quanto sopra emerge, in assenza di limitazioni temporali apposte da disposizioni dell’ordinamento del nostro Paese, la piena vigenza dell’art. 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448/98 e delle connesse norme di esecuzione che continuano, difatti, a spiegare la loro efficacia sino a quando non verranno adottate iniziative ostative al mantenimento della loro applicabilità, siano esse di origine nazionale o comunitariale agevolazioni per il gasolio e per i GPL utilizzati come combustibili per riscaldamento introdotte dalla legge n. 488/1999, permangono fino al 31 dicembre 2018.
 
Individuazione aree                                                                                                          
Poiché dallo scorso  non sono stati realizzati ampliamenti della rete metanizzata, resta in vigore per l’anno 2017 la planimetria che individua le aree non metanizzate, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 24 settembre 2015, non essendo mutata la situazione di non metanizzazione nel territorio comunale.
 
Chiunque abbia necessità, di acquisire l'attestazione rilasciata dagli uffici comunali, potrà recarsi presso l'ufficio tecnico nei seguenti orari :
martedì dalle ore 9.00 alle ore 10.00
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Documenti

delibera di C.C. n. 36/2015

Ultima modifica il 29/04/2019 17:50

dichiarazione aree non metanizzate

Ultima modifica il 29/04/2019 17:50

Argomenti:

Iscrizione Anagrafica:
quando un cittadino si trasferisce da un altro Comune italiano, ovvero dall’estero, per stabilire la sua dimora abituale nel Comune di Garzigliana, deve presentare apposita dichiarazione all’Ufficiale di Anagrafe, od a un suo delegato, il quale, in seguito agli eventuali accertamenti sull’effettiva dimora del richiedente lo iscriverà negli schedari dell’Anagrafe della Popolazione Residente; il regolamento relativo alla legge anagrafica prevede che la suddetta dichiarazione deve essere avanzata entro venti giorni dalla data in cui si è verificato l’ingresso definitivo nel comune.

Il cittadino deve inoltre indicare se vi sono altre persone che hanno stabilito la dimora abituale all’indirizzo specificato nella richiesta di iscrizione.

I cittadini in possesso della patente di guida e di eventuali veicoli devono altresì precisarli, poiché, se la pratica di iscrizione anagrafica va a buon fine, il comune provvederà alla trasmissione telematica dei dati alla Motorizzazione Civile, la quale, a sua volta, trasmetterà al cittadino l’apposito tagliando relativo alla nuova residenza da applicare, negli appositi spazi, sulla patente di guida e sull’eventuale carta di circolazione dei veicoli posseduti.
Sono oggetto di quanto sopra i seguenti veicoli, oltre naturalmente alla patente di guida se posseduta: autoveicoli fino a 60 q.li di peso complessivo, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi - purché siano intestati al cittadino stesso e non quelli intestati ad una ditta e/o società in cui il cittadino la rappresenti.

Caso particolare di iscrizione anagrafica è la nascita: si evidenzia che la residenza del neonato è strettamente legata al quella della madre, per cui, ovunque sia il luogo di nascita ed eccetto casi particolari (ad es. madre non residente in Italia), il neonato sarà iscritto nello stato di famiglia della madre.
Non è necessaria specifica richiesta all’Ufficiale di Anagrafe in quanto l’iscrizione del neonato è automatica, con decorrenza dalla data di nascita, ed avviene a seguito della denuncia della nascita (vedi Stato Civile), l’unica eccezione riguarda i nati da cittadini stranieri non residenti in Italia.

Cancellazione Anagrafica
Quando, viceversa, un cittadino si trasferisce in un altro comune italiano, deve fare richiesta di iscrizione nell’Anagrafe del Comune dove ha stabilito la dimora abituale nel termine indicato per l’iscrizione (venti giorni).
Se invece si trasferisce all’estero deve darne comunicazione al Consolato Italiano competente per territorio entro 90 giorni dall’ingresso definitivo nello Stato estero; il Consolato provvederà a trasmettere la richiesta al comune per l’iscrizione nell’A.I.R.E..

Anche per le cancellazioni esiste un caso particolare: il decesso del cittadino; come per la nascita il decesso non deve essere dichiarato direttamente all’Ufficiale di Anagrafe poiché la cancellazione avviene automaticamente a seguito della denuncia di morte (vedi Stato Civile).

Variazione Anagrafica
La variazione anagrafica si verifica in seguito ad un cambiamento dei dati dichiarati al momento della richiesta di iscrizione anagrafica ed in modo particolare:

  • - cambio di abitazione all’interno del comune di residenza
  • - costituzione di una nuova famiglia
  • - ingresso in famiglia di uno o più cittadini proveniente/i da un’altra famiglia residente nello stesso comune
  • - cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia
  • - variazione della Qualifica Professionale
  • - variazione del Titolo di Studio
  • - variazione dello Stato Civile (la variazione dello stato civile non deve essere dichiarata direttamente all'Ufficiale di Anagrafe, poiché il medesimo riceverà apposita comunicazione da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile che ha iscritto o trascritto il matrimonio ovvero che ha annotato la sentenza di divorzio o ancora che ha iscritto o trascritto la morte del coniuge).

Non sono considerate variazioni anagrafiche e quindi non sono da dichiarare, se non nel caso di cambio di abitazione all'interno del comune poiché deve essere aggiornata la residenza, la vendita di un veicolo dichiarato al momento della richiesta di residenza e/o l’acquisto di un nuovo veicolo ovvero ancora variazioni riguardanti la patente di guida.

L’Ufficiale di Anagrafe ha il potere di accertare d’ufficio eventuali casi di omessa dichiarazione di cui ne sia venuto a conoscenza, dopo aver invitato l’interessato a renderla; l’Ufficiale di Anagrafe ha inoltre la possibilità di fare accertamenti sulle dichiarazioni anagrafiche rese dai cittadini, direttamente o tramite i vigili urbani.

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è obbligatoria per legge.

In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento.Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso.
L'Ufficio provvede a formare l'atto e rilasciare il permesso di seppellimento e ad informare l'anagrafe per l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio o a comunicare il decesso al comune di residenza e al comune di nascita se diversi.

Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.

Il decesso deve essere avvenuto nel territorio del Comune.

Allegati:

1) Scheda ISTAT di morte rilasciata dal medico curante o dalla struttura in cui è avvenuto il decesso 
2) Certificato di accertamento del decesso del medico necroscopo 
3) Nulla osta rilasciato dalla Procura [in caso di morte violenta]

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
La dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso entro 24 ore dall'evento. 


Riferimenti Normativi:
1) Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" 
2) Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" 
3) Decreto Presidente della Repubblica 3 Novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127." 


Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). 

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o nel proprio comune di residenza oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre. 

Requisiti specifici: 

La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre. 

Allegati?

1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 
2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 
3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 
4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 
5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati] 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Possono essere rilasciate dal Comune autentiche di fotocopie dette "copie conformi all'originale" di documenti emessi dalle pubbliche amministrazioni, oppure da soggetti privati se vengono inoltrate all'amministrazione. L'autenticazione di fotocopie di documenti può essere effettuata anche dai funzionari competenti a ricevere la documentazione, dai cancellieri e dai notai. L'autentica di fotocopie di documenti può essere fatta anche dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento, presso il quale è depositato. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente
3) Il documento in originale e la fotocopia che lo riproduce. Gli atti iscritti in lingua straniera devono essere prima tradotti in lingua italiana dal tribunale.

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della copia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune è possibile l'autenticazione di firme, copie di documenti e la legalizzazione di fotografie. 

L'autenticazione di firma consiste nell'attestazione da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o funzionario incaricato dal Sindaco, che la firma è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione.

Presso l'ufficio anagrafe del Comune, vengono autenticate le firme in calce a: 
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate per la riscossione di benefici economici da parte di terzi (esempio deleghe alla riscossione); 
- istanze e dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio presentate ai privati (esempio banche, assicurazioni).

L'autenticazione delle firme è riconosciuta dalla legge a notai, giudici di pace, cancellieri, collaboratori di cancelleria di Corti d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Segretari Generali, funzionari incaricati dal Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali, provinciali e di quartiere che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia. 

Iter procedurale: 

Occorre essere muniti di un documento d'identità. 
Chi si presenta privo di un documento di identità deve essere accompagnato da due persone maggiorenni, munite di valido documento di riconoscimento, che si rendano garanti della sua identità . 

Adempimenti a carico dell'interessato: 
- tabella dei documenti in carta libera
- il costo per le documentazioni in bollo 

A seconda dell'uso l'autenticazione è gratuita o soggetta all'imposta di bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 Tabella allegato B 
2) Decreto Presidente ella Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 



Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
Le autentiche delle foto servono a collegare l'immagine di una persona alle proprie generalità.

Chi può richiederlo:

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune. Se chi richiede l'autentica è cittadino straniero extracomunitario residente, deve presentare il passaporto e il permesso di soggiorno. 

Documenti da presentare:

1) Un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Se non si possiede un documento d'identità oppure è scaduto bisogna presentarsi con due testimoni con i documenti validi (per gli stranieri occorre il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità). 
Se l'autentica di foto è richiesta per un minore, è necessaria la presenza del minore stesso e la presenza dei genitori forniti di documento valido. 

2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona richiedente

3) Foto a mezzo busto e a capo scoperto

Informazioni specifiche:
Validità?

L'autentica della fotografia non ha scadenza, salvo la regolarizzazione e/o integrazione del bollo.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

In allegato gli avvisi pubblicati

Documenti

Avviso agibilità degli edifici

Ultima modifica il 29/04/2019 18:07

Avviso costo di costruzione

Ultima modifica il 29/04/2019 18:07

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell’ambito del Comune di residenza.

Chi può richiederlo?
La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Dal 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, trasferimento all'estero) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:  

  • sottoscrizione della dichiarazione con firma digitale del dichiarante
  • trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
  • acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identita' del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice. 

La dichiarazione per essere accettata deve essere redatta sui moduli pubblicati,  deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli (quelli contrassegnati da un asterisco) e deve  essere corredata da tutti gli allegati previsti

  • Per i cittadini italiani: copia del documento di identità di tutti i componenti della famiglia
  • Per i cittadini non appartenenti all' UE: i documenti specificati nell'ALLEGATO A
  • Per i cittadini appartenenti all' UE:  i documenti specificati nell'ALLEGATO B 

Inoltre si raccomanda di compilare anche tutti i dati relativi al possesso di patente di guida e di possesso di auto, motoveicoli, carvan etc.. per agevolare il cambio di indirizzo sulla patente e sul libretto di circolazione.
L'ufficio anagrafe, nei due giorni successivi alla presentazione della dichiarazione ricevuta, effettua la registrazione anagrafica, fermo restando che gli effetti giuridici della stessa decorrono dalla data di presentazione. L'ufficiale di anagrafe ha 45 giorni per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione, trascorsi i quali, in mancanza di comunicazioni, l'iscrizione si intende confermata.   Il comma 4 dell'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 prevede che in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Il comma 4 ribadisce inoltre quanto già previsto dal1'art. 19, c. 3, del D.P.R. n. 223/1989, in merito alla segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di cambio di residenza, redatta sull'apposito modulo può essere presentata:

  1. tramite raccomandata semplice all'indirizzo COMUNE DI GARZIGLIANA Piazza Vittorio Veneto 1 10060 GARZIGLIANA TO
  2. tramite posta certificata all'indirizzo  garzigliana@cert.ruparpiemonte.it
  3. tramite posta elettronica semplice (previa acquisizione tramite scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identità del dichiarante all'indirizzo garzigliana@reteunitaria.piemonte.it
  4. direttamente agli sportelli dell'anagrafe comunale

Notizie utili:

  • Contestualmente alla richiesta di residenza per trasferimento da altro comune, al cittadino viene consegnato il modello di iscrizione per la tariffa rifiuti solidi urbani, che va restituito all'Ufficio Tributi di questo Comune;
  • L'iscrizione all'anagrafe, decorre dal giorno in cui il cittadino ha presentato la richiesta di cambio di residenza.

Documenti

Allegato A - documentazione cittadini no UE

Ultima modifica il 30/04/2019 09:08

Allegato B - documentazione cittadini UE

Ultima modifica il 30/04/2019 09:08

Argomenti:

Descrizione:
Variazioni all'archivio della popolazione residente.

La cancellazione anagrafica può avvenire per:

- morte, compresa la morte giudizialmente dichiarata:
- emigrazione presso un altro Comune italiano o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro Comune per le persone senza fissa dimora;
- irreperibilità accertata a seguito delle risultanze del censimento generale della popolazione, ovvero, quando a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati nel tempo, la persona sia risultata irreperibile.
Chiunque può segnalare modifiche riguardanti il proprio nucleo famigliare, ovvero può segnalare la mancanza della dimora abituale riguardante persone iscritte nel proprio o in altri nuclei famigliari.

Come Fare:
Adempimenti a carico dell'interessato?

Il richiedente cittadino non italiano, dovrà provvedere alla compilazione del modulo allegato per poter essere cancellato dall’anagrafe del comune di residenza per emigrazione all’estero. 

Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l’obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall’arrivo all’estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l’iscrizione all’Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.
Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all’Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità.
Se invece la richiesta di iscrizione all’Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l’automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall’Apr e l’iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

I cittadini potranno presentare il modulo debitamente compilato non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35



Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

La Carta di Identità Elettronica può essere richiesta presso qualunque Comune anche prima della scadenza della propria carta d'identità cartacea oppure in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

La validità della CIE varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

  • 3 anni dalla data di emissione per i minori che hanno meno di 3 anni di età;
  • 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni;

Per i maggiorenni la carta, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita.

Il costo del rilascio è di € 23,00 e comprende anche le spese di spedizione. È importante conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta al Comune.

Il cittadino, al momento della domanda

  • In caso di primo rilascio esibisce all'operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
  • In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, consegna quest'ultimo all'operatore comunale;
  • Consegna all’operatore comunale il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE);
  • Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici presenti nell’anagrafe nazionale;
  • Fornisce indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
  • Consegna all’operatore comunale la fotografia;
  • Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
  • Fornisce, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
  • Firma il modulo di riepilogo procedendo alla verifica finale sui dati.

 

Per l'emissione della CIE ai minori devono essere presenti entrambi i genitori. Nel caso in cui chi richiede la CIE sia genitore di minori e l’altro genitore sia assente all’atto della richiesta, è necessario che il genitore richiedente presenti anche una dichiarazione di assenso all’espatrio firmata dall’altro genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale ai sensi della legge n. 1185 del 1967 con documento allegato. In alternativa deve essere presentata l’autorizzazione del giudice tutelare.

A partire dai 12 anni compiuti al minore sono rilevate due impronte digitali e dovrà appore la propria firma grafica sul documento.

Per i minori di 14 anni è possibile richiedere anche l’indicazione dei nomi dei genitori, o di chi ne fa le veci, sul retro del documento.

Documenti

Avviso modalità di rilascio

Ultima modifica il 14/08/2017 15:02

Atto di assenso per rilascio a figli minori

Ultima modifica il 14/08/2017 15:02

Argomenti:

Carta d’identità (dal compimento dei 15 anni in poi) - la carta d’identità ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.
Certificati anagrafici di identità personale per l’espatrio dei minori di anni 15
Certificati anagrafici con fotografia da utilizzare in particolare durante la guida dei ciclomotori (si rilascia esclusivamente dal compimento del 14° anno e fino al compimento del 15° anno di età)
Certificati di residenza, Stato di Famiglia
Altri certificati desumibili dagli archivi anagrafici
(si ricorda che tutti i certificati sono soggetti all’imposta di bollo attualmente € 14,62; per ottenere i certificati in carta libera è necessario presentare richiesta indicando l’uso a cui sono destinati ovvero la norma che preveda l’esenzione dal bollo). I certificati da presentare presso le Amministrazioni Pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono sostituiti dalla "Dichiarazione sostitutiva di certificazione" prevista dall’art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (vedi Autocertificazione); la dichiarazione sostitutiva di certificazione è utilizzabile anche presso i privati che vi consentono.

Oltre all’eventuale marca da bollo, per il rilascio dei certificati al comune competono i diritti di segreteria (pari ad € 0,52 per i documenti rilasciati in bollo e ad € 0,26 per i documenti rilasciati in carta libera) nonché il rimborso stampati (pari ad € 0,10); per la carta d’identità il costo è di € 5,42 (di cui € 5,16 per diritto fisso ed € 0,26 per rimborso stampati - non è più necessaria la marca da bollo per richiedere la carta d’identità valida per l’espatrio).

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza italiana del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di esistenza in vita attesta l'esistenza in vita del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.


Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ il certificato che attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Può essere sostituito con l’autocertificazione.

Chi può richiederlo?

Tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni: 
a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata; 
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Documenti da presentare?

Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €Gratuito (per uso elettorale) : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E' il certificato che attesta l'iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza. Detto certificato è necessario per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati in sede di presentazione della stessa.
E' inoltre necessario in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa, popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni. 
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
Decreto Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato con dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva e dati dell’iscrizione. 

Il certificato non si può sostituire con l'autocertificazione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tempistica:
Il rilascio del certificato è immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di matrimonio attesta il luogo e la data di celebrazione del matrimonio e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Si può richiedere:
- nel comune dove è avvenuto il matrimonio o nel comune di residenza al momento del matrimonio
- nel comune di attuale residenza si può ottenere con un certificato contestuale un anagrafico di matrimonio


Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di morte è il documento nel quale si attesta che un cittadino è deceduto in un dato giorno, e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

Qualunque persona che conosca i dati anagrafici e di morte della persona.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?
Il certificato di morte ha validità illimitata.


Dove si può richiedere?
Nel Comune dove è avvenuto il decesso.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita e numero dell'atto di nascita. Si può ottenere sia nel Comune di nascita che nel Comune di residenza al momento della nascita. Nel Comune di attuale residenza, si può ottenere con il certificato contestuale un anagrafico di nascita.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, il comune della registrazione di nascita e numero dell'atto di nascita. Se la dichiarazione di nascita è stata resa presso il centro di nascita (direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura), si ottiene sempre nel Comune di residenza dei genitori e se la residenza di questi ultimi è diversa, nel comune di residenza della madre. Se la dichiarazione è stata resa dai genitori, nel comune di nascita si ottiene in quel comune o in quello di residenza. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioè dopo il 30.3.2001) 

Certificato di nascita: certifica il cognome, nome, data e luogo di nascita, comune della registrazione della nascita e numero dell'atto di nascita. 

Si può ottenere:
- nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
- nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune in quello di residenza della madre. 


Chi può richiederlo? 

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
Il certificato di residenza attesta la residenza anagrafica del richiedente e può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità 6 mesi. 
Il certificato deve essere rilasciato in bollo tutte le volte in cui la legge non prevede una specifica forma di esenzione.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Rilascio immediato.

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

SE L'ERRORE E' STATO COMMESSO DAL  CITTADINO: PRESENTARE RICHIESTA DI RIVERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI GARZIGLIANA (D931) RIVOLGENDOSI AL COMUNE AL QUALE E' STATO EFFETTUATO IL VERSMEMENTO;

SE L'ERRORE E' STATO COMMESSO DALL'INTERMEDIARIO (POSTA o BANCA), LA CORREZZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA ALLO STESSO, CHE PROCEDERA' ALLA RETTIFICA DEL CODICE COMUNE AI SENSI DELLA RISOLUZIONE N. 2/DF DEL 13.12.2012 del Ministero dell'Economia e Finanze, punto 5.

Argomenti:

I Servizi al cittadino erogati dall'ufficio tecnico comunale sono:

  1. esame ed approvazione delle istanze di permesso di costruire o S.C.I.A. (Segnalazione certificate di inizio attività ) e del procedimento che ne consegue;
  2. rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (C.D.U.);
  3. esame e coordinamento delle procedure degli strumenti urbanistici esecutivi (piani di recupero, Piani esecutivi convenzionati ecc);
  4. rilascio autorizzazioni allo scarico dei reflui in ricettore diverso dalla pubblica fognatura;
  5. rilascio autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura;
  6. rilascio autorizzazioni per l'occupazione e la manomissione del suolo pubblico;
  7. segnalazione guasti e problemi sul territorio comunale;
  8. fornisce documentazione in merito all’accesso agli atti amministrativi relativi alle pratiche edilizie rilasciate ed in corso di rilascio;

Oltre ai servizi erogati al cittadino, presso l'ufficio tecnico comunale fanno capo le seguenti competenze:

  1. cura e gestisce i lavori pubblici nelle varie procedure di progettazione, affidamento e realizzazione;
  2. provvede alla manutenzione delle aree in proprietà comunali quali fabbricati, strade e aree verdi;
  3. effettua servizio di vigilanza edilizia;
  4. cura e gestisce il Piano Regolatore Generale Comunale

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. La copia integrale dell'atto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita, previa richiesta dell’interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000. 

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. 
Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
La copia integrale di nascita si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre, se la dichiarazione è stata resa dai genitori nel comune di nascita, si ottiene in quel comune.

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001)

Copia integrale dell'atto di nascita: è la copia conforme all'atto originale che riporta integralmente tutti i dati. Comprende tutte le annotazioni apposte sull'atto relative a matrimonio, adozione, cambio di nome e cognome, morte ecc. 
Si può ottenere: 
a) nel comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza, oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo:

L'interessato o chi abbia un interesse, previa presentazione di motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Trascorsi 70 anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale può essere richiesta da chiunque.

Documenti da presentare:

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome, cognome, indirizzo e data di nascita della persona a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Aggiornamento dei costi di accesso e riproduzione documenti comunali, approvati con deliberazione di C.C. n. 58 del 16/09/2014.

ACCESSO AGLI ATTI
  • riproduzione su fogli A4    ? 0,30
  • riproduzione su fogli A3    ? 0,50
  • diritti di ricerca documenti anno corremte    ? 5,00
  • diritti di ricerca documenti archivio ultimi 5 anni   ? 20,00
  • diritti di ricerca documenti archivio oltre il 5° anno   ? 40,00
  • nel caso di copie esterne agli uffici come eliografiche o formati più grandi di A4 o A3
l'Ente si rivolgerà a ditta di sua fiducia e si applicheranno i costi della stessa
  • per quanto riguarda l'impiegato incaricato della ricerca si calcolerà il costo orario dello stesso a seconda dell'ufficio interessato alla ricerca dei documenti.

Argomenti:

Come Fare:
La denuncia di morte è una comunicazione obbligatoria del decesso di una persona presso il Comune dove è avvenuto l'evento. 

Chi può richiederlo?

Il coniuge, la persona convivente con il defunto, un loro delegato o una persona informata del decesso. Per prassi, il personale delle onoranze funebri si incarica di effettuare la denuncia.

Informazioni specifiche:
Casi particolari:

1) Morte in ospedale o in casa di cura: provvedono alla denuncia di morte ed alle certificazioni le direzioni amministrative e sanitarie.
2) L'ufficiale di stato civile rilascerà l'autorizzazione al seppellimento solo dopo 24 ore dal decesso salvo casi particolari enunciati dal medico necroscopo. In caso di morte violenta la documentazione rilasciata dall'ospedale deve essere accompagnata dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
Deve avvenire entro 24 ore dal decesso.

Tempistica:
Immediati

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E’ una dichiarazione che il cittadino rilascia sotto la propria responsabilità circa stati, fatti o qualità personali di cui è a conoscenza.

Chi può richiederlo?

Le persone maggiorenni.

Documenti da presentare?

Il richiedente deve presentarsi con il proprio documento di identità presso gli uffici anagrafici.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualsiasi momento

Tempistica:
Rilascio immediato

Riferimenti Normativi:
IMPORTANTE: a far data dal 1° gennaio 2012, le certificazioni rilasciate dalle P.A. nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni devono essere sostituite dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà. (ARTICOLO 15 L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183) 

Tariffe - Costi:
In bollo (€. 16,00) + diritti di segreteria (€. 0,52) : 16,52 €In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Ai sensi della deliberazione del G.C. n. 72 del 15/11/2023 i diritti di segreteria per le pratiche edilizie sono i seguenti:

 

 
Il conto corrente bancario su cui effettuare il versamento è  l'IBAN: IT 23X 01030 30320 000000959120  intestato al comune di Garzigliana - Servizio tesoreria.

Documenti

Diritti di segreteria

Ultima modifica il 30/11/2023 16:48

Argomenti:

Il Servizio Polizia Municipale del Comune di Garzigliana è composto da n. 1 agente al quale sono demandati i compiti istituzionali della Polizia Municipale e pertanto:
Polizia Urbana: Vigila sulla corretta osservanza dei regolamenti, di ordinanze e di provvedimenti amministrativi.
Polizia Stradale: Vigila sulla sicurezza e fluidità della circolazione stradale, effettua rilevazione ed elaborazione degli incidenti stradali avvenuti nel territorio comunale, svolge l’attività sanzionatoria e gestisce l’ufficio verbali conseguente.
Polizia Annonaria e Commerciale: Vigila sulle attività del commercio con compiti di prevenzione e repressione degli abusi in danno del consumatore ed in particolare controllo degli orari di apertura chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi, pubblicità dei prezzi; tutela del consumatore sulla qualità igienico-sanitaria dei cibi; sorvegliabilità dei locali.
Polizia Edilizia ed Urbanistica: con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico, assicura che nel territorio comunale l’attività edilizia si svolga in conformità alle leggi; verifica la rispondenza alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.
Protezione Civile: Su disposizione del Sindaco, presenzia alle riunioni del Gruppo Comunale di Protezione Civile e ne coordina i Volontari; svolge opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri secondo le attribuzioni e le modalità previste nel Piano Comunale di Protezione Civile.
Polizia Rurale: Considerata l’economia del Comune di Garzigliana, a forte vocazione agricola e di allevamento, vigila sulla corretta applicazione del Regolamento Comunale di Polizia Rurale e richiede la collaborazione dei servizi tecnici competenti (ASL Servizio Veterinario, ARPA) per valutazioni tecniche.
Agricoltura: È segretario della Commissione Comunale Consultiva per l’Agricoltura, pertanto su disposizione del Sindaco ne indice le riunioni, ne verbalizza lo svolgimento, cura l’istruttoria delle pratiche.
Sicurezza stradale ed Educazione Stradale nella Scuola Primaria: Ricerca occasioni di informazione per la popolazione in tema di sicurezza stradale per svilupparne la cultura; svolge attività di educazione stradale in tutte le classi della Scuola Primaria con alcuni interventi didattici teorici e una giornata sul campo a piedi e in bicicletta. I bambini familiarizzano con l’importanza delle cinture di sicurezza e imparano a poco a poco a essere pedoni e ciclisti che rispettano le regole.
Servizio Vigilanza ingresso e uscita bambini della Scuola Primaria, Servizi di viabilità e regolazione del traffico Il vigile è presente durante l’ingresso e l’uscita dei bambini a scuola, nonché durante corse, scavi, cantieri, funerali, cortei, manifestazioni e ogni altra occasione in cui sia necessario agevolare la fluidità e la sicurezza della circolazione e l’incolumità delle persone; è presente anche ordinariamente, in servizio appiedato oppure automontato, con funzioni di prevenzione e controllo del territorio.
Servizi di Rappresentanza: Presta servizio di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni e di cerimonie; effettua la scorta d’onore al Gonfalone del Comune.
Feste e manifestazioni varie: L’agente di Polizia Municipale svolge attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni necessarie all’interno di tali eventi; vigila sul regolare funzionamento degli stessi, controlla la viabilità, presenzia durante lo svolgimento degli eventi a garantire la sicurezza stradale e la sicurezza pubblica
Accertamenti disposti dall’Ufficio Anagrafe e per conto di altri Enti; notifiche e pubblicazioni all’Albo Pretorio: Verifica le dichiarazioni rese all’Ufficiale di Anagrafe ed in particolare controlla che sussista il requisito della dimora abituale; esegue accertamenti di vario genere richiesti da altri Enti dello Stato (es. Questura).
Notifica atti per conto di altri Enti pubblici; pubblica i diversi atti del Comune e di altri Enti all’Albo Pretorio.
Polizia Giudiziaria: Nell’ambito del suo territorio, l’agente di Polizia Municipale è agente di Polizia Giudiziaria, pertanto gli sono proprie le attribuzioni di cui all’art. 55 c.p.p.
Funzioni di sicurezza e prevenzione: Il riferimento è alla polizia di prossimità. In un piccolo Comune quale Garzigliana, l’unico vigile urbano è intrinsecamente vigile di prossimità, in quanto le dimensioni del Comune rendono particolarmente accentuati il radicamento territoriale, la conoscenza dei problemi locali e la costruzione di un rapporto di conoscenza e fiducia con i cittadini. Il vigile urbano, presente sul territorio nei più svariati momenti ed eventi e ordinariamente in servizio di controllo sul territorio medesimo, può essere destinatario delle segnalazioni dei cittadini che hanno la percezione della continuità della presenza del Comune a cui il vigile appartiene. In questo modo, l’agente di Polizia Municipale può essere gli occhi e le orecchie del Comune, riferendo agli uffici competenti in merito alle problematiche emerse durante il servizio di presenza sul territorio e a seguito dell’ascolto dei cittadini.

Argomenti:

Il servizio elettorale provvede alla tenuta delle "liste elettorali".
Nelle liste elettorali vengono iscritti tutti i cittadini italiani residenti nel comune aventi diritto al voto; periodicamente il Sindaco, od un suo delegato, provvede all’aggiornamento delle liste elettorali mediante l’inserimento dei cittadini immigrati da altri comuni, dei cittadini che compiranno il 18° anno di età nell’anno successivo, dei cittadini iscritti nell’A.I.R.E. ecc., e mediante la cancellazione dei cittadini emigrati in altri comuni, dei deceduti ecc.
Qualora i cittadini siano chiamati a votare si provvede ad una revisione straordinaria delle liste elettorali nella quale le liste elettorali vengono aggiornate a pochi giorni prima la votazione introducendo le variazioni intervenute dall’ultima revisione riguardante iscrizioni (gli immigrati, i nuovi iscritti A.I.R.E. ecc.) e cancellazioni (gli emigrati, gli irreperibili, i deceduti, i nuovi iscritti che non compiranno 18 anni alla data della votazione, i cancellati dall’A.I.R.E. ecc.).

Al servizio elettorale incombono altresì i compiti previsti in occasione delle tornate elettorali o dei referendum.
In tali occasioni può richiedere l’assistenza di altri dipendenti comunali, con funzioni di supporto, per il corretto e celere decorso delle mansioni di competenza.

Al cittadino regolarmente iscritto nelle liste elettorali viene rilasciata la Tessera Elettorale che, unitamente ad un documento di riconoscimento, dovrà esibire al seggio, in occasione delle consultazioni elettorali, per poter esercitare il diritto di voto.
La tessera è strettamente personale e, in caso di trasferimento di residenza in altro comune, dovrà essere consegnata al nuovo comune il quale ne rilascerà una nuova. Il cambio di abitazione all’interno del comune è aggiornato mediante apposito tagliando adesivo, rilasciato dal comune, da applicare sovrapponendo lo spazio contenente i dati da variare.

A seguito di smarrimento o furto, si può ottenere una nuova tessera elettorale presentando, al comune di residenza, una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto smarrimento o furto; non è più necessaria la denuncia agli organi di Pubblica Sicurezza (Carabinieri ecc.).

Argomenti:

Come Fare:
È il certificato che dimostra la propria posizione: arruolato, rivedibile, riformato, dispensato, esonerato, alle armi, congedato.
Riporta: dati anagrafici della persona iscritta nella lista di leva, dati della classe di appartenenza, esito della visita psico-fisica attitudinale.

È sostituibile con l’autocertificazione. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Tariffe - Costi:
In carta libera : 0,26 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le eventuali annotazioni: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale, provvedimento di separazione personale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili. Può essere sostituito dall'autocertificazione.

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e cognome dei coniugi, data di matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
L'estratto di morte attesta luogo, data del decesso ed eventuali annotazioni: l'ora del decesso, la residenza del deceduto, eventuale coniugazione o vedovanza. 
Può essere sostituito dall'autocertificazione. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona. 

Documenti da presentare?

1) Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
2) I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) della persona deceduta a cui si riferisce il certificato

Informazioni specifiche:
Validità?

L'estratto di morte ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Tempistica:
Consegna immediata.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
- Nati prima dell'entrata in vigore della legge 127/97 (in vigore dal 18.5.97)

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. L'estratto di nascita, si ottiene solo nel comune di nascita. Può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato.

- Nati tra l'introduzione della legge 127/97 (cioè dopo il 18.5.97) e prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell’atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.).
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato. 
L’estratto si ottiene, solo nel Comune di residenza dei genitori e se diversa, nel comune di residenza della madre se la dichiarazione di nascita è stata resa presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura. L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

- Nati dopo l'introduzione della legge 127/97 (cioé dopo il 18.5.97) ed in seguito all’entrata in vigore del d.p.r. 396/2000 (cioé dopo il 30.3.2001) 

Estratto di nascita: certifica il cognome, prenome, prenomi aggiuntivi, sesso, luogo di nascita, ora, giorno, mese e anno di nascita, comune di registrazione della nascita, numero dell' atto ed eventuali annotazioni marginali (matrimonio, decesso ecc.). 
Possono inoltre essere indicate le generalità dei genitori su richiesta dell'interessato o di un familiare. 
L'estratto di nascita può essere rilasciato anche su modello internazionale (plurilingue) previa richiesta dell'interessato o di un familiare. 

Si può ottenere: 
a) nel Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, se la dichiarazione è resa in ospedale o se entrambi i genitori i vi risiedono; 
b) nel comune di residenza di entrambi i genitori o nel caso in cui non risiedono nello stesso comune, in quello di residenza della madre, se nella dichiarazione resa in ospedale i genitori richiedano l’invio dell’atto nel proprio comune di residenza oppure se hanno reso la dichiarazione direttamente presso il loro comune di residenza. 

Chi può richiederlo?

L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona residente nel Comune.

Informazioni specifiche:
Validità?

Il certificato ha validità illimitata.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Tempistica:
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

BILANCIO DI PREVISIONE
La redazione del Bilancio di Previsione è un evento molto importante per il buon andamento del Comune.
Infatti, a causa di trasferimenti statali sempre più risicati e senza un riscontro effettivo derivante dalle imposte comunali, mai come oggi risulta difficile, almeno per i piccoli Comuni, prevedere gli stanziamenti necessari sia per la normale attività istituzionale dell’Ente che per eventuali opere che l’Amministrazione Comunale prevede di realizzare nel corso dell’anno. L’Ufficio Ragioneria in stretta collaborazione con il Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Finanziario, ed in base alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, redige il Bilancio di Previsione per l’anno di competenza. Sono inoltre determinate le aliquote e le tariffe relative ai servizi erogati dal Comune. Al Bilancio è allegata la Relazione Previsionale e Programmatica in cui sono ipotizzate le entrate e le spese ed il programma dei LL.PP. per il triennio interessato.

CONTO DI BILANCIO
Il Conto di Bilancio è il resoconto dell’attività finanziaria svolta dall’Ente nel corso dell’anno e serve a verificare l’effettiva corrispondenza tra le entrate e le spese. Sia al riguardo del Conto di Bilancio che del Bilancio di Previsione il Revisore dei Conti redige apposito verbale.

MANDATI E REVERSALI
I vari pagamenti effettuati dal Comune nei confronti dei debitori e gli incassi provenienti dai pagamenti da parte dei cittadini ovvero dai trasferimenti da parte dello Stato o da altre Istituzioni, sono attuati rispettivamente tramite i Mandati di pagamento e le Reversali di incasso; l’Ufficio Ragioneria provvede ad emettere i Mandati in base ai provvedimenti emessi dai vari Uffici (determine e provvedimenti di liquidazione) in conseguenza a fatture derivanti da acquisti o da servizi vari da parte terzi ed ad emettere le Reversali in conseguenza alle comunicazioni di incasso da parte del Tesoriere Comunale di somme versate sul conto corrente intestato al Comune.

DELIBERE
All’Ufficio Ragioneria è demandata la stesura delle proproste delle deliberazioni di competenza dell'Ufficio approvate da parte degli organi istituzionali dell’Ente (Giunta e Consiglio Comunale); infatti, a seguito della convocazione della Giunta o del Consiglio Comunale, il Segretario redige il verbale della riunione, annotando altresì i presenti e gli assenti, che sarà poi formalizzato dall’Ufficio Segreteria il quale provvederà, tra l’altro, alla pubblicazione, tramite il Messo, all’Albo Pretorio del Comune per renderlo pubblico.

DETERMINAZIONI
Le determinazioni sono atti di impegno e/o liquidazione di spesa, di aggiudicazione di appalti o servizi, di approvazione di ruoli, ecc.; sono redatte dai Responsabili dei servizi interessati. Sono pubblicate all’albo pretorio del Comune previa apposizione del parere del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

REPERTORIO
Nel Repertorio sono registrati tutti gli atti e/o contratti del Comune. Si riferiscono a forniture o servizi. In particolare: contratti di appalti di opere pubbliche, forniture, servizi, concessioni cimiteriali, ecc..

Argomenti:

Chiunque esponga in luoghi visibili al pubblico cartelli, insegne ecc., in seguito all’ottenimento di apposita autorizzazione, è soggetto all’imposta comunale sulla pubblicità.
Anche qui esistono numerosi casi di esenzione, totale o parziale; quelle riguardanti i casi più ricorrenti sono: l’esenzione per le targhe indicanti studi professionali e simili con dimensione inferiore a mezzo metro quadrato nonché le insegne di esercizio con una superficie inferiore a cinque metri quadrati.
Esenzioni a parte, la pubblicità permanente si paga entro il 31 gennaio relativo all’anno d’imposta di competenza (es. l’imposta per l’anno 2008 si paga entro il 31 gennaio 2008 - salvo eventuali proroghe).

Argomenti:

L'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 (Manovra Monti), cosi come modificato dalla Legge n. 44 del 26/4/2012 e dalla Legge di Stabilita 2013, ha previsto l'anticipazione dell'imposta municipale (IMU) che e stata applicata in via sperimentale a decorrere dall'1/1/2012 e fino al 2013 (chiarimenti anche nella Circolare n. 3/DF del 18/5/2012).

La Legge di Stabilita n. 147 del 27/12/2013 ha poi completamente ridefinito la fiscalita immobiliare dei comuni istituendo a partire dal 1° gennaio 2014 un nuovo tributo l'imposta unica comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente articolata in tre diverse forme di prelievo:

l'imposta municipale -IMU a regime, il tributo per i servizi indivisibili -TASI, il tributo sui rifiuti -TARI.

L'imposta municipale sostituisce:
  • - l'imposta comunale sugli immobili (ICI),
  • - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati.

Dall'anno 2013 il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'IMU, concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle realtive addizionali nella misura del 50%.

Continueranno invece ad essere assoggettati all'imposta sui redditi:

  • - il reddito agrario 
  • - i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la "cedolare secca"
  • - i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986
  • - i redditi provenienti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa (IRES).

 

CHI DEVE PAGARE: 

il proprietario o il titolare di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli immobili, il concessionario, nei casi di concessione di aree demaniali, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

 

PRESUPPOSTO: 

il possesso di immobili: aree edificabili, terreni anche non coltivati, e i fabbricati secondo le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/92 ad esclusione di quelli non assoggettati all'IMU (vedi infra esenzioni).

 

Per abitazione principale si intende 

l'alloggio, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 come unica unita immobiliare, nel quale il proprietario o il titolare di diritti reali e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiareabbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota agevolata e le detrazioni per l'abitazione principale e le pertinenze si applicano comunque per un solo alloggio.

Si considera abitazione principale anche:
  • - l'alloggio su cui e costituito il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c.,
  • - l'alloggio non locato dell'anziano o disabile in istituto di ricovero.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unita pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo. 

 
La detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze è pari ad euro 200.

Si ricorda che la detrazione per i figli era prevista dalla legge solo per gli anni 2012 e 2013.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale da piu soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica cioe e ripartita in parti uguali tra i comproprietari ivi dimoranti e residenti.

 

La detrazione di base di euro 200 si applica anche:
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, salvo che questi rientrino nella definizione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, per i quali e previsto l'assoggettamento alla TASI.

 

BASE IMPONIBILE:

la base imponibile, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni, e costituita dal valore dell'immobile determinato nel modo seguente:

 
per i fabbricati iscritti in catasto 

applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  • - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  • - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  • - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D dall'1/1/2013 (nel 2012 molt. 60), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  • - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino all'anno nel quale verranno iscritti, utilizzando il valore contabile

secondo l'art. 5 comma 3 del Dlgs. 504/92 e applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, per l'anno 2014 e stato emanato in data 19 febbraio 2014;

per i terreni agricoli 
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, il moltiplicatore pari a 135.

Se i terreni agricoli, anche non coltivati, sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e pari a 75; ( per le agevolazioni dall'imposta vedi Appendice)

per le aree fabbricabili
il valore e costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.504/92 e pertanto tale valore deve essere determinato attraverso stima di Parte.

Non sono considerati fabbricabili ma agricoli i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, se tali soggetti sono contitolari con altri privi di tale qualifica, per questi ultimi la natura di terreno agricolo permane a condizione che il terreno sia coltivato dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art.31, comma 1, lettere c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, e) ristrutturazione urbanistica, della legge n.457/78, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione (art.5, comma 6, D.Lgs. 504/92).
  2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria invece la base imponibile è costituita dalla rendita catastale del fabbricato rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente fino alla data di ultimazione dei lavori.
Ad ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dalla rendita catastale della nuova unità immobiliare rivalutata del 5 per cento e moltiplicata per il relativo coefficiente.

 
LA BASE IMPONIBILE è ridotta del 50% per :

  • - i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.L. 22/1/2004 n. 42
  • - i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (per la definizione di fabbricato inagibile vedere Appendice). Es: fabbricato di categoria A/1 storico: (rendita catastale X 1,05 X 160 ) = base imponibile X aliquota spettante 2.

ESENZIONI:

Sono esenti:
  • - gli immobili posseduti dallo Stato, nonche gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni, province, comuni, comunita montane,consorzi fra detti enti, enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
  • - i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT reperibile all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789.

Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b),c),d),e),f),h), ed i) del decreto legislativo 504/92 ovvero:
  • - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • - i fabbricati con destinazione ad usi culturali (art.5-bis D.P.R. 601/73);
  • - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • - i fabbricati di proprieta della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
  • - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali e prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15, legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  • - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento

con modalità non commerciali (dal 2012) di attivita assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche delle attivita di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

In caso di utilizzazione mista (non esclusiva) l'eventuale variazione catastale, volta a rendere autonoma l'unita immobiliare nella quale e esercitata l'attivita, ha effetto fiscale soltanto a partire dall' 1/1/2013 - art 91-bis, comma 2, legge 24/3/2012 n. 27. Qualora non sia possibile l'accatastamento autonomo, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile come risulta da apposita dichiarazione.

Per effetto del D.L. 102/2013 convertito nella Legge n.124 del 28/10/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono inoltre esenti dall'IMU:

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

per effetto della Legge n. 147/2013 non si applica dall'anno 2014 l'IMU alle seguenti categorie di immobili:

abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

l'alloggio/casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del del matrimonio (definizione v.di appendice)

unità immobiliari: alloggi e pertinenze (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) assegnati dalle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa ai soci ed effettivamente utilizzate quale abitazione principale;

un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

fabbricati rurali ad uso strumentale: di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito nella Legge n. 133/1994 e previsti dal comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni.

Le suddette categorie di immobili, per le quali non è dovuta l'IMU a partire dall'anno 2014, sono invece assoggettate alla TASI.

Argomenti:

Come Fare:
E’ la pratica relativa all’inserimento nell’elenco anagrafico del Comune in cui si decide di porre la propria residenza.

Chi può richiederlo?

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.
I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.


Documenti da presentare?
Il richiedente che consegna la domanda allo sportello comunale deve presentarsi con un documento d'identità, codice fiscale e, per i possessori di patente e di autovetture, con la patente e la carta di circolazione dei veicoli di proprietà.

Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Riferimenti Normativi:
1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 
2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ). 
3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76 
4) Legge 4 aprile 2012, n. 35

Tariffe - Costi:
Gratuito : 0,00 €

Argomenti:

Come Fare:
E' il matrimonio contratto in Comune davanti al Sindaco. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo?

1) i cittadini maggiorenni che hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile. Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;
2) i cittadini che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni;
3) i cittadini già coniugati che hanno avuto annullato il matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civile del precedente matrimonio civile; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due;

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Informazioni specifiche:
Tempi svolgimento pratica 

Alla data fissata per la pubblicazione bisogna presentarsi all'Ufficio di Stato Civile. Quel giorno, i futuri sposi, possono prenotare la data per la celebrazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse in Comune per almeno 8 giorni, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il matrimonio viene celebrato nella casa comunale, dal Sindaco o da un suo delegato, alla presenza di due testimoni maggiorenni. 


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento

Argomenti:

Come Fare:
E' il matrimonio celebrato davanti a un sacerdote cattolico. Questo matrimonio ha effetti religiosi ed effetti civili, a seguito della sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Il sacerdote durante la cerimonia in chiesa, avverte gli sposi che le nozze producono anche effetti civili e dà loro lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile. Dopo la cerimonia, il parroco invia un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile per la trascrizione. Il matrimonio viene trascritto nei registri dello stato civile se ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge italiana per la sua validità

Chi può richiederlo?

1) I cittadini di fede cattolica che hanno lo stato libero sia ecclesiastico che civile; 
2) I cittadini che non siano legati da vincoli di parentela, affinità o adozione; 
3) I cittadini che hanno compiuto 16 anni, con l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni; 

Documenti da presentare?

1) Documento d'identità valido e codice fiscale;
2) Una marca da bollo se entrambi gli sposi sono residenti nello stesso comune; se residenti in comuni diversi ne occorrono due; 

Tutta la documentazione necessaria sarà richiesta dall'Ufficiale dello Stato Civile. 


Informazioni specifiche:
Tempi di attesa 

I futuri sposi devono recarsi in parrocchia e richiedere la pubblicazione di matrimonio. Con la richiesta di pubblicazione, firmata dal parroco, i futuri sposi devono recarsi dall'ufficiale di stato civile del Comune e richiedere la pubblicazione del matrimonio. Le pubblicazioni restano affisse al Comune per otto giorni, da una domenica all'altra, per dare a terze persone la possibilità di opporsi al matrimonio. Il parroco provvede a sua volta ad affiggere le pubblicazioni per lo stesso periodo nelle parrocchie degli sposi. Trascorsi tre giorni dopo il periodo di pubblicazione, l'ufficiale di stato civile, se non gli viene notificata nessuna opposizione al matrimonio, rilascia un certificato in cui dichiara che non ricorre nessuno degli impedimenti, previsti dalla legge italiana, agli effetti civili del matrimonio religioso. 



Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura) 

Quando:
In qualunque momento.

Argomenti:

A decorrere da gennaio 2010, saranno introdotte alcune novità all'attività della rilevazione da parte dell'ISTAT dei permessi di costruire e delle D.I.A./S.C.I.A. in caso di nuova costruzione e/o ampliamento.

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina web https://indata.istat.it/pdc/

Sono scaricabili qui di seguito i nuovi modelli e le relative istruzioni, RAMMENTANDO CHE DA GENNAIO 2010 SARANNO GLI UNICI VALIDI.

ATTENZIONE: IL COMUNE DI GARZIGLIANA HA ATTIVATO LA POSSIBILITA' DI COMPILAZIONE ON LINE DEI MODELLI.

Documenti

Argomenti:

Come Fare:
ll documento rappresenta l'identificazione personale di ogni cittadino e consente di viaggiare nei paesi non aderenti all'Unione Europea. 
Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui Governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla Legge e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica.
Per tutte le informazioni relativa alla richiesta è possibile consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto


Dove Rivolgersi:
Ufficio demografici, stato civile, elettorale e cimitero (vedi dettaglio e orario di apertura

Argomenti: